Il 5 per mille 2009


Soggetti ammessi al beneficio
Per l’anno finanziario 2009 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) Finanziamento degli enti del volontariato:
• ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460);
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383);
• associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460;
• fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 27/12/2002, n° 289) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
L’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche.
Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato possono presentare esclusivamente in via telematica la propria domanda di iscrizione.
Attenzione: sono tenuti a presentare domanda per il 2009 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.
L’Agenzia delle Entrate in data 28 aprile 2009 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell’elenco provvisorio degli enti del volontariato.
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate del Lazio a via G. Capranesi n. 60 – 00155 Roma.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 5 maggio 2009. Una volta verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro l’11 maggio successivo, una versione dell’elenco aggiornato.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2009, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate del Lazio a via G. Capranesi n. 60 – 00155 Roma, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Rendicontazione
Anche per il 2009 è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
Riepiloghiamo, quindi, le scadenze del 5 per mille 2009 per gli enti del volontariato.
Come effettuare la scelta del 5 per mille
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati.
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.