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L’IMU per gli enti non profit

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012   04/07/2012


Con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze‚ Dipartimento delle Finanze‚ Direzione Federalismo fiscale n. 3/DF del 18 maggio 2012 sono stati forniti chiarimenti in materia di IMU. La situazione relativa agli immobili utilizzati dagli enti non profit è trattata al paragrafo 8‚ relativo alle agevolazioni e alle esenzioni. Viene precisato che sono esenti dall’IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73‚ comma 1‚ lett. c)‚ del TUIR (cioè gli enti non commerciali‚ nei quali rientrano le associazioni) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali‚ previdenziali‚ sanitarie‚ didattiche‚ ricettive‚ culturali‚ ricreative e sportive‚ nonché delle attività di cui all’art. 16‚ lett. a)‚ della legge 20 maggio 1985‚ n. 222 (cioè attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime‚ alla formazione del clero e dei religiosi‚ a scopi missionari‚ alla catechesi‚ all’educazione cristiana).
La lettera in commento è stata oggetto di recenti modifiche da parte dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012‚ che‚ oltre a prevedere che l’esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte con modalità non commerciali‚ ha‚ altresì‚ precisato che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (un’attività principale di tipo istituzionale e una secondaria di tipo commerciale) l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale‚ se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Per la restante parte dell’unità immobiliare l’IMU è dovuta.
Il comma 3 dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012‚ stabilisce inoltre‚ che nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2‚ a partire dal 1º gennaio 2013‚ l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Per la disciplina delle modalità e delle procedure concernenti l’applicazione di detta disposizione la norma rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Dall’elencazione riportata si evince che per l’IMU non è stata riproposta la previsione contenuta nell’art. 7‚ comma 1‚ lett. g) del D. Lgs. 504 del 1992‚ che concedeva l’esenzione ai fabbricati che‚ dichiarati inagibili o inabitabili‚ sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992‚ n. 104‚ limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
Si deve anche fare un accenno all’esenzione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997‚ n. 460‚ relativo alle Esenzioni in materia di tributi locali‚ in virtù del quale i comuni‚ le province‚ le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Tale disposizione è applicabile anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma. Tuttavia (viene specificato nella circolare)‚ occorre precisare che l’esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art. 13‚ comma 11‚ del D. L. n. 201 del 2011‚ poiché l’art. 21 in commento si riferisce espressamente ai tributi di pertinenza degli enti locali. Ad ulteriore fondamento di tale conclusione‚ si ricorda anche che il comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011‚ precisa che le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni‚ non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Per quanto riguarda l’aspetto temporale dell’applicabilità delle esenzioni fin qui esposte‚ si ritiene che il beneficio spetti per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme.

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