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Cinque per mille nella finanziaria 2007

Disegno di legge   14/12/2006


Inizialmente escluso dal disegno di legge sulla manovra finanziaria per il 2007, con successivo emendamento è stata reintrodotta la previsione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del terzo settore. Se il testo del comma 1238, in cui è contenuta la disposizione, venisse approvato così com’è stato presentato, verrebbero modificati diversi aspetti sostanziali del contributo, rispetto allo scorso anno.
Anzitutto si restringe l’area dei soggetti beneficiari: sarebbero ammesse, infatti, solo le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 460/1997, nonché le Onlus e le associazioni di promozione sociale disciplinate dalla Legge n. 383/2000 iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali. Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non espressamente menzionate nella norma, sono ritenute ammissibili al beneficio solo se iscritte nei rispettivi registri regionali (il che permette loro di essere considerate Onlus di diritto). Possono inoltre candidarsi gli enti di ricerca scientifica e universitaria, nonché gli enti che svolgono ricerca sanitaria.
Altro elemento innovativo è contenuto nel comma 1239, ove si prevede che una quota pari allo 0,5% del totale dei versamenti sia destinato alla Agenzia delle Onlus ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti, scelta motivata con la necessità di intensificare e rendere più efficaci i controlli sulle organizzazioni non profit.
Al comma 1240 si precisa che un successivo decreto, emanato di concerto dal Presidente del Consiglio dei ministri e da quello dell’Economia e finanze, su proposta del Ministro della Solidarietà sociale, individuerà i soggetti beneficiari e stabilirà le modalità di riparto delle somme versate.
Per l’attuazione delle disposizioni sin qui illustrate, al comma 1241 viene autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro: questo è il tetto delle risorse che lo Stato potrà versare in favore di tutti gli enti beneficiari, ridotta proporzionalmente al numero dei potenziali aspiranti.

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