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Circolare UNSC 31 maggio 2012

Partecipazione dei singoli volontari in servizio civile nazionale alle attività di soccorso nelle aree colpite dal sisma   06/06/2012


L’UNSC‚ Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha stabilito la procedura che permette ai volontari del servizio civile nazionale che rivestono anche il ruolo di volontari di Protezione Civile‚ soci‚ cioè‚ di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile‚ la partecipazione alle attività di soccorso nelle aree dell’Emilia colpite dal sisma‚ purché nell’ambito delle predette organizzazioni‚ qualora sia stato richiesto l’intervento di queste ultime dal citato Dipartimento. A tal fine‚ i volontari del servizio civile nazionale dovranno presentare all’Ente di servizio civile accreditato la seguente documentazione:
- copia della richiesta di intervento da parte del Dipartimento della Protezione Civile all’organizzazione di protezione civile alla quale i volontari appartengono;
- richiesta dell’organizzazione di protezione civile di appartenenza indirizzata ai giovani interessati‚ contenente le generalità degli stessi‚ l’ambito territoriale di operatività‚ il ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione‚ il tempo di permanenza nell’area che‚ comunque‚ ai sensi dell’art. 9 del citato D.P.R. 194/2001 non può superare i 30 giorni consecutivi;
- dichiarazione di accettazione dei giovani interessati a partecipare alle attività di soccorso nelle aree devastate dal sisma;
- dichiarazione‚ resa dall’ organizzazione di volontariato di protezione civile‚ ai sensi dell’art 47 del Dpr 445/2000‚ dalla quale risulti l’iscrizione dei giovani in qualità di volontari o di soci.
La documentazione acquisita dagli Enti dovrà essere tempestivamente inviata all’Ufficio‚ che si riserva ogni ulteriore verifica.
Il periodo trascorso presso le organizzazioni di volontariato di protezione civile è considerato valido ai fini del servizio civile nazionale e non comporta decurtazioni dell’assegno mensile e del periodo di permesso spettante.
Per la copertura assicurativa si rinvia a quanto indicato all’art 9‚ comma 1‚ del DPR citato‚ con la precisazione che per detto periodo nessun onere a tale titolo grava sull’Ente di servizio civile nazionale‚ né sull’Ufficio Nazionale.

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