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Definizione dei rischi e D.P.I. per gli operatori antincendio boschivo

Supplemento ordinario n. 169 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2011   15/11/2011


Nell’ambito del Piano regionale di previsione‚ prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – periodo 2011 – 2014‚ una sezione è dedicata al Rischio cui sono esposti gli operatori e i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). Gli operatori impegnati nelle attività di prevenzione e soprattuttodi spegnimento degli incendi boschivi‚ sono esposti al rischio di ustioni‚ traumi‚ ferita‚ abrasioni‚ malori‚ danni all’apparato respiratorio‚ intossicazione per inalazione di fumi‚ morsi di animali e punture di insetti.
È fondamentale quindi che gli stessi siano equipaggiati con Dispositivi di Protezione Individualecertificata idoneità fisica e che siano dotati di adeguata formazione.
Il D.P.I deve proteggere l’operatore da contatti con le fiamme‚ da corpi surriscaldati o in combustione‚ evitare che il calore raggiunga la superficie corporea e‚ allo stesso tempo‚ consentire di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell’attività fisica. Per quanto riguarda l’idoneità fisica‚ la Legge 353/2000 stabilisce che il volontario deve essere fisicamente idoneo; la Conferenza delle regioni‚ in data 25 luglio 2000‚ ha stabilito che per i volontari non impegnati direttamente sul fronte del fuoco è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di famiglia; per i volontari impegnati sul fronte del fuoco costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione da rilasciarsi a cura del medico competente o da altra autorità sanitaria competente secondo il protocollo sanitario minimo stabilito.

Per saperne di più:
Bollettino Ufficiale Regione Lazio (n.37/2011)

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