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Istituito il Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD)

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 7 marzo 2009   29/04/2009


Con Legge regionale del 27 febbraio 2009, n. 2 è stato istituito il Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD), tra i cui compiti vi sono quelli di attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per la disabilità, di orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi, con monitoraggio delle situazioni complesse nei casi di disabilità grave. Prevista la predisposizione di una scheda individuale per ogni utente e l’anagrafe delle persone con disabilità nonché l’attivazione di percorsi di integrazione, con la presenza di un’équipe multidisciplinare e favorendo la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti del terzo settore.
Possono accedere ai servizi del CAUD le persone con disabilità come definite dall’articolo 3 della Legge 104/92, le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di un’eventuale disabilità nonché i loro nuclei familiari.
All’art. 6 si prevede il Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità, che ha lo scopo tra l’altro di definire le scelte programmatiche di indirizzo (anche formulando alla Giunta regionale la proposta di Piano integrato triennale sulla disabilità). Il Coordinamento inoltre può individuare specifiche attività progettuali, d’intesa con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Il Coordinamento si avvale dell’apporto della Consulta regionale per i problemi della disabilità, di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36. La Giunta regionale stabilirà le modalità di funzionamento del Coordinamento con apposito regolamento. All’art. 7 si prevede l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano integrato triennale per la disabilità.
All’art. 10 si prevede la partecipazione attiva delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione, valutazione, controllo e verifica delle attività di cui alla presente legge, tramite la Consulta regionale per i problemi della disabilità e le eventuali consulte territoriali per la disabilità, ove presenti.

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