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DelibereTrova in questo notiziarioCerca la notizia a partire da una parola chiave contenuta nel titolo o nel sottotitolo oppure in base al periodo di pubblicazione. Procedure per l'accreditamento istituzionale di attività sanitarie e socio sanitarieSupplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2007 26/11/2007Con Regolamento regionale n. 13 del 13 novembre 2007 sono state dettate le disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali). La Regione, attraverso la Direzione regionale competente in materia di sanità verifica la funzionalità della struttura richiedente l’accreditamento rispetto al fabbisogno complessivo di assistenza, anche in base alle esigenze individuate dal piano sanitario regionale, per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza. Avvia l’istruttoria dell’istanza presentata, avvalendosi della Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica (di seguito ASP) e predispone i provvedimenti di rilascio o diniego dell’accreditamento, previo esame della Giunta regionale. L’ASP provvede all’aggiornamento, alla revisione sistematica e alla classificazione dei soggetti accreditati, avvalendosi di commissioni di verifica composte da esperti iscritti in apposito registro, tenuto presso l’ASP medesima. L’istanza, ai sensi dell’art. 6, va presentata alla Direzione regionale che, dopo una verifica di funzionalità, avvia l’attività istruttoria (art. 8). L’ASP trasmette un parere di accreditabilità alla Direzione regionale e la Giunta regionale rilascia un provvedimento di accreditamento (o sotto condizione, specificando tempi e modi di adeguamento). Possibile presentare istanza di riesame (art. 10). L’art. 11 richiede ai soggetti accreditati di segnalare ogni successiva modificazione strutturale, tecnologica o organizzativa. I soggetti provvisoriamente accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono l’attuale titolo, fino al rilascio del nuovo provvedimento di accreditamento. Il presente regolamento va coordinato con la deliberazione della Giunta regionale n. 885 del 9 novembre 2007, che stabilisce gli adempimenti propedeutici all’introduzione del nuovo regime di accreditamento.
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