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Disposizioni per contrastare la violenza contro le donne

Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 23 del 20 marzo 2014   11/07/2014


Con la Legge Regionale n. 4 del 19 marzo 2014 viene approvato il riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. Viene istituita‚ presso la Presidenza della Giunta regionale‚ la Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne con il compito di:
a) coordinare gli interventi e il sostegno delle vittime e dei loro figli;
b) formulare e coordinare le proposte‚ da sottoporre alla Giunta regionale‚ in ordine alla predisposizione dell’apposito piano regionale;
c) promuovere l’attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni‚ gli enti pubblici e privati‚ le reti locali nonché le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale è il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne;
d) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si prevedono strutture antiviolenza‚ pubbliche o private‚ disciplinate da un autonomo regolamento interno‚ la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale.
Tali strutture saranno gestite da enti o associazioni che hanno tra gli scopi statutari la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne ed i minori. Le strutture si rivolgono a tutte le donne che hanno subìto violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli‚ senza distinzione o discriminazione alcuna. Si tratta di:
a) centri antiviolenza;
b) case rifugio;
c) case di semi–autonomia.
I centri antiviolenza‚ in particolare‚ offrono ospitalità‚ orientamento legale‚ consulenza psicologica‚ assistenza sociale necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma‚ con supporto ai minori vittime di violenza.
Le case di semi–autonomia saranno strutture di ospitalità temporanea‚ per donne vittime di violenza e i loro figli minori che non si trovino in condizione di pericolo immediato o che necessitino di un periodo di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza oppure che non abbiano raggiunto‚ al momento della dimissione dai centri antiviolenza‚ la piena autonomia per motivi psicologici‚ culturali‚ educativi‚ legali ed economici. Il trasferimento nelle case di semi–autonomia avviene per il tramite dei centri antiviolenza.
Previsto un Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne e viene istituito‚ presso l’assessorato regionale competente in materia di pari opportunità‚ l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne.
L’Osservatorio in particolare ha funzioni di analisi‚ monitoraggio‚ di elaborazione di proposte e progetti e di promozione della cultura delle pari opportunità‚ del rispetto‚ della libertà e della dignità della donna‚ anche attraverso l’attività di informazione e l’organizzazione di seminari e convegni di studio.

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