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Nuove Linee Guida sulla rendicontazione del 5 per mille

Pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali   10/09/2013


La Direzione Generale per il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha pubblicato le nuove Linee Guida sulla rendicontazione del 5 per mille‚ con nuove indicazioni rispetto a quelle fornite nelle Linee guida già pubblicate a dicembre 2010.
Sono rimasti fermi i termini di redazione (un anno‚ conteggiato a partire dalla fine del mese nel quale si sono ricevute le somme) e di invio del rendiconto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali‚ nel caso in cui l’associazione abbia ricevuto un importo pari o maggiore a 20.000 euro (l’invio va fatto entro la fine del mese successivo al termine previsto per la redazione). Tutte le associazioni‚ hanno comunque l’obbligo di rendicontare come hanno utilizzato le somme ottenute dal 5 per mille.
In relazione alle novità‚ si segnala:
a) la possibilità di accantonare somme per un progetto specifico: detta quota deve essere comunque spesa entro 24 mesi dall’incasso del 5 per mille‚ con un rendiconto supplementare che‚ richiamando il rendiconto precedente‚ specifichi che si tratta di parte accantonata. La parte non accantonata‚ come di consueto‚ deve invece essere spesa entro un anno da quando è stata ricevuta.
b) la possibilità di acquistare beni mobili registrati (es. autovetture‚ ambulanze) allegando alla rendicontazione una dichiarazione del rappresentante legale con la quale si esplicita che per l’acquisto di detti beni non si è fruito di alcun finanziamento pubblico.
c) la possibilità di utilizzo per il pagamento delle risorse umane‚ allegando al rendiconto copia delle buste paga dei dipendenti nel caso in cui si sia utilizzato più del 50% dell’importo del 5 per mille ricevuto.
d) per tutti le spese sostenute utilizzando il 5 per mille‚ la data di imputazione dei costi è a partire dalla pubblicazione degli elenchi delle associazioni beneficiarie sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (non di quella di pubblicazione degli elenchi sul sito dell’Agenzia delle entrate).
e) diventa obbligatoria la relazione descrittiva da allegare al rendiconto.
f) la rendicontazione si potrà inviare al Ministero solo in formato cartaceo (non è più possibile inviarla per posta elettronica certificata).
g) nelle Linee Guida è ammessa la possibilità di redigere un bilancio sociale in alternativa allo schema di rendiconto predisposto dal Ministero; in tal caso l’associazione dovrà pubblicarlo sul proprio sito dandone comunicazione al Ministero (nel caso non fosse pubblicato sul sito‚ tale bilancio sociale andrà inviato al Ministero).

Consulta le Nuove Linee Guida sulla rendicontazione del 5 per mille

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