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OdV: chiarimenti definitivi sulle esenzioni d’imposta

Circolare dell’Agenzia delle entrate pubblicata sul sito il 29 maggio 2013   05/06/2013


L’Agenzia delle Entrate‚ pubblica‚ con la circolare 18/E del 29 maggio 2013 una Guida operativa sull’imposta di registro.
In merito a trasferimenti di fabbricati effettuati da privati in favore di ONLUS (capitolo 3.16) e a cessioni di terreni effettuati da privati a favore di ONLUS (capitolo 4.9) la Guida precisa che è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro‚ se il trasferimento avviene a favore di un’Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale‚ ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II – quater all’articolo 1 della Tariffa‚ parte Prima‚ allegata al TUR‚ vale a dire:
– che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività;
– e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto.
Per le Odv si applicano le disposizioni di maggior favore previste dall’art. 8‚ comma 1 della Legge 266/91‚ laddove si stabilisce l’esenzione per l’imposta di registro.
A questo si aggiunge‚ in ogni caso‚ il versamento di un’imposta ipotecaria del 2% e un’imposta catastale dell’1% sul valore del bene trasferito o ceduto.
L’associazione beneficiaria decade dall’agevolazione descritta in caso di:
– dichiarazione mendace;
– mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento della propria attività istituzionale nel biennio.
In caso di decadenza‚ viene recuperata:
– l’imposta in misura ordinaria;
– una sanzione amministrativa pari al 30% della stessa imposta.
Se l’acquisto dell’immobile non è destinato all’attività principale svolta dalla ONLUS‚ ma ad un’attività accessoria‚ il regime di tassazione segue le regole ordinarie dettate per i trasferimenti dei relativi immobili.
La parte 6 (cap. 6.48) è incentrato invece sugli atti costitutivi di enti diversi dalle società‚ con conseguente trattazione delle agevolazioni previste per le OdV. Si stabilisce (in modo chiaro e definitivo‚ come già previsto nella circolare 38/E del 1° agosto 2011) che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge n. 266 del 1991‚ costituite esclusivamente per fini di solidarietà‚ e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro. L’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro è subordinata alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle province autonome. In presenza di tali condizioni‚ la registrazione degli atti costitutivi delle associazioni di volontariato dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta. La Guida però sottolinea come alcune leggi regionali (inclusa la L.R. 29/93 vigente nella Regione Lazio) prevedono che le organizzazioni di volontariato‚ nel richiedere l’iscrizione nei registri del volontariato‚ debbano allegare copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrato. Pertanto le stesse organizzazioni solo dopo la registrazione dell’atto costitutivo potranno iscriversi negli appositi registri. In tali ipotesi‚ si legge ancora nella Guida‚ le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri‚ ma dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo‚ l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate‚ nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento‚ procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Per saperne di pił:
Circolare 18/E del 29 maggio 2013

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