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Spending review ed enti non profit

Supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2012   13/09/2012


Con la Legge 7 agosto 2012‚ n. 135 è stato convertito il Decreto Legge 6 luglio 2012‚ n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (il decreto sulla spending review). Obiettivo del provvedimento è ottenere che lo Stato risparmi oltre 4 miliardi nel 2012‚ 10 miliardi nel 2013 e 11 miliardi nel 2013.
All’art. 4‚ comma 6 si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo‚ anche in base a convenzioni‚ da enti di diritto privato esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti privati che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa‚ anche a titolo gratuito‚ non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse da queste disposizioni le fondazioni e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali‚ dell’istruzione e della formazione‚ le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000‚ le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991‚ le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/1987‚ le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e le associazioni sportive dilettantistiche.
Al comma 7 del medesimo articolo si stabilisce che‚ al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale‚ a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste in materia (gare d’appalto). Viene tuttavia precisato che è ammessa l’acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con associazioni di promozione sociale‚ organizzazioni di volontariato‚ associazioni sportive dilettantistiche e cooperative sociali. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo. Viene però precisato che sono possibili e fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000‚00 euro.
Alcuni problemi‚ tuttavia‚ nascono e potrebbero sorgere da altre disposizioni correlate‚ all’interno del decreto che stiamo esaminando. All’art. 15‚ comma 13‚ infatti è stato stabilito il taglio del 5% sui budget dei contratti e servizi stipulati dalla pubblica amministrazione‚ per cui alcune strutture pubbliche‚ ad esempio le ASL‚ con cui anche gli enti non profit hanno stabilito delle convenzioni o gestiscono servizi in affidamento o accreditamento‚ risentono o potranno comunque risentire di tale taglio di risorse.

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