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Interventi urgenti per il sovraffollamento delle carceri

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 22 dicembre 2011   18/01/2012


Con Decreto Legge n. 211 del 22 dicembre 2011‚ al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti carcerari presenti sul territorio nazionale‚ per l’anno 2011‚ è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all’adeguamento‚ potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
Il provvedimento prevede inoltre l’innalzamento da 12 a 18 mesi della pena detentiva che può essere scontata presso il domicilio del condannato anziché in carcere. La detenzione presso il domicilio resta‚ però‚ non applicabile ai soggetti condannati per delitti gravi (terrorismo‚ mafia‚ traffico di stupefacenti‚ omicidio‚ violenza sessuale di gruppo‚ delinquenza abituale) e per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare‚ e nei casi di concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio.
Modificato anche il codice di procedura penale per limitare i casi di permanenza in strutture di detenzione: nei casi di arresto in flagranza‚ il giudizio direttissimo va tenuto entro e non oltre le 48 ore dall’arresto e introducendo il divieto di condurre in carcere le persone arrestate per reati di non particolare gravità‚ prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo. In questi casi l’arrestato Verrà tenuto in custodia dalle forze di polizia‚ salvo casi di impossibilità quali mancanza di strutture‚ lo stato di salute dell’arrestato o la sua pericolosità. In tali casi‚ il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico provvedimento motivato.

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