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Approvato l’elenco delle associazioni legittimate ad agire in giudizio per vittime di discriminazioni razziali

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 3 novembre 2011   30/11/2011


Con il Decreto del 12 ottobre 2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità‚ in attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica‚ hanno approvato l’elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in nome‚ per conto o a sostegno di soggetti passivi di discriminazione per motivi razziali o etnici di cui all’art. 5‚ comma 1‚ del decreto legislativo 9 luglio 2003‚ n. 215. Le associazioni dell’elenco sono legittimate ad agire in forza di delega rilasciata‚ a pena di nullità‚ per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono individuate sulla base delle loro finalità programmatiche e della continuità della loro azione.
Nel registro confluiscono‚ previa manifestazione di volontà‚ le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all’articolo 52‚ comma 1‚ lettera a)‚ del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999‚ n. 394‚ quindi tutte le associazioni‚ enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l’integrazione sociale degli stranieri‚ ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico sull’immigrazione ((Decreto Legislativo 25 luglio 1998‚ n. 286) e tutte le associazioni‚ enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all’articolo 18 dello stesso Testo Unico.
L’art. 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003‚ n. 215 subordina l’iscrizione al registro ai seguenti determinati requisiti:
a) avvenuta costituzione‚ per atto pubblico o per scrittura privata autenticata‚ da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento‚ senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti‚ aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili‚ conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un’attività continuativa nell’anno precedente;
e) non avere‚ nei suoi rappresentanti legali‚ persone che abbiano subìto alcuna condanna‚ passata in giudicato‚ in relazione all’attività dell’associazione medesima‚ e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite‚ per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

Per maggiori informazioni leggi il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2011

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