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Nuove disposizioni del codice di procedura civile per riduzione e semplificazione dei procedimenti civili

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 220 del 21 settembre 2011   02/11/2011


Con Decreto Legislativo del 1° settembre 2011‚ n. 150 sono state modificate alcune disposizioni del codice di procedura civile‚ allo scopo di ridurre e semplificare i procedimenti di rito civile. In particolare‚ le disposizioni di maggior interesse per le associazioni sono quelle relative alle controversie in materia di discriminazione per motivi razziali‚ etnici‚ nazionali o religiosi (disciplinate da varie norme tra cui l’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998‚ n. 286) che vengono ad essere regolate dal rito sommario di cognizione.
E’ competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. Le disposizioni così introdotte coinvolgono le regioni che‚ in collaborazione con le province e con i comuni‚ con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale‚ ai fini dell’applicazione delle norme e dello studio del fenomeno‚ predispongono centri di osservazione‚ di informazione e di assistenza legale per gli stranieri‚ vittime di tali discriminazioni.
Altra disposizione di interesse delle associazioni riguarda le controversie in materia di violazione del Codice della privacy‚ previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003‚ n. 196 che disciplina l’intera materia: le controversie avverso i provvedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali verranno regolate dal rito del lavoro. E’ competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali potrà invece essere proposto‚ a pena di inammissibilità‚ entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.

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