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Impiego delle OdV di protezione civile nel settore marittimo e nelle attività delle Capitanerie di porto - Guardia costiera

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 3 giugno 2010   16/06/2010


Con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2010 sono stati forniti indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
Si prevede che nell’esercizio delle attività connesse ai compiti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera‚ le Autorità marittime‚ in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative‚ possono avvalersi‚ per lo svolgimento anche parziale di attività‚ di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche nell’elenco del Dipartimento della protezione civile. Le organizzazioni di volontariato interessate devono farne richiesta all’Autorità marittima competente tramite l’autorità regionale di protezione civile.
Le organizzazioni di volontariato devono produrre anche un programma d’impiego che specifichi‚ tra l’altro‚ la consistenza numerica e la relativa specializzazione dei volontari nonché il complesso delle risorse strumentali disponibili. Con proprio provvedimento‚ l’Autorità marittima‚ sentita la Regione riconosce‚ all’organizzazione di volontariato richiedente‚ la capacità di operare sotto il proprio coordinamento‚ vigilanza e controllo.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva‚ il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Dipartimento della protezione civile dovranno emanare‚ d’intesa con le Regioni/Province autonome‚ apposite linee guida per l’individuazione delle procedure di attivazione delle organizzazioni di volontariato da impiegare per le finalità indicate‚ nonché le modalità di finanziamento degli interventi delle organizzazioni e dell’adeguamento delle attrezzature e dei mezzi da utilizzare.
Nel provvedimento sono anche indicate le aree funzionali d’impiego (art. 2)‚ tra le quali vi sono il supporto alla vigilanza costiera e la ricerca e salvataggio in mare‚ gli indirizzi per la redazione dei piani d’intervento (art. 4) e le disposizioni relative alle attività di formazione (art. 5) ed alle esercitazioni (art. 6). All’art. 9‚ per quanto attiene agli obblighi delle organizzazioni di volontariato coinvolte‚ si prevede che queste si adoperino per garantire l’osservanza‚ da parte dei propri volontari‚ delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti relativamente alle attività di coordinamento‚ vigilanza e controllo.

Per saperne di pił:
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 03/06/2010

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