Salta
CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri servizio per il Volontariato in Italia CEV - Centro Europeo del Volontariato
Aiuto Mappa


Fai volontariato con il trovavolontariato
Flickr YouTube Facebook
Salta
Notiziari

Leggi e Normativa

Torna al sommario

Trova in questo notiziario

Cerca la notizia a partire da una parola chiave contenuta nel titolo o nel sottotitolo oppure in base al periodo di pubblicazione.

Data pubblicazione
 
Torna al sommario

Trasparenza e pubblicità sui contributi pubblici

Ecco cosa fare   31/01/2019


Da gennaio 2019 è divenuto operativo l’obbligo di pubblicità e trasparenza per quegli enti che ricevono‚ a qualsiasi titolo‚ contributi dalle Pubbliche Amministrazioni (di seguito P.A.) e dai soggetti equiparati (ad es. enti o società controllati da pubbliche amministrazioni). Un provvedimento previsto dalla L. 124/2017 (art. 1 commi 125-129) che‚ in linea con le indicazioni‚ previste dal nuovo Codice del Terzo Settore‚ riguardano il corretto impiego delle risorse pubbliche (finanziarie e strumentali) attribuite anche agli enti del Terzo settore‚ tese a conseguire in favore dei cittadini la massima trasparenza e informazione circa la destinazione di risorse pubbliche.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 11 gennaio ha diffuso una circolare dedicata per rendere operative le disposizioni

In sintesi‚ e relativamente ai soli enti no profit (con esclusione delle cooperative sociali equiparate per modalità e regime sanzionatorio alle imprese) queste le principali indicazioni:

  • pubblicazione sul proprio sito internet (o‚ in mancanza sulla pagina Facebook o attraverso il sito della rete associativa a cui l’ente aderisce) entro il 28 febbraio di ogni anno‚ a partire da quest’anno‚ delle informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi remunerati e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel corso dell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e che nel loro complesso siano pari o superiori ad € 10.000‚00. Vanno considerate tutte le voci che‚ nel periodo di riferimento‚ hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite‚ anche se il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000‚00.
  • Nella quantificazione del vantaggio economico rientrano anche le somme percepite come erogazione del 5 per mille (per le quali resta l’obbligo‚ comunque‚ anche di apposito e separato rendiconto) e le risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile); in quest’ultimo caso si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.
  • L’obbligo scatta a partire dal 2019‚ relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018‚ utilizzando il criterio contabile di cassa‚ quindi indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono (ad es. vanno indicati i contributi relativi al 5 per mille relativi ad anni precedenti ma accreditati nel 2018).
  •  le informazioni da pubblicare‚ in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico‚ devono avere ad oggetto i seguenti elementi: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); d) data di incasso; e) causale. 

Torna al sommario

Le ultime dal notiziario Leggi e Normativa


Vedi le altre dal notiziario Leggi e Normativa

Torna su
Salta
Inviaci la tua foto per il portale!  L'immagine usata come sfondo è di:
Associazione ´Ass.ne Medica Italiana Ginnastica Aerea A.M.I.G.A.´ - | Scheda Vai alla scheda  
Salta