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Leggi e NormativaTrova in questo notiziarioCerca la notizia a partire da una parola chiave contenuta nel titolo o nel sottotitolo oppure in base al periodo di pubblicazione. Esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per associazioni di volontariato che effettuano trasporto di malatiCircolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 settembre 2014 06/11/2014
La nuova Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 settembre 2014 ha definito la disciplina del servizio di ambulanze e trasporto malati in autostrada a cura delle associazioni di volontariato. Viene estesa l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale anche alle associazioni di volontariato che effettuano trasporto di malati non in casi di emergenza‚ a patto che il servizio sia gratuito. Vengono infatti escluse dall’esenzione (e quindi comportano il pagamento del pedaggio autostradale) le attività di trasporto malati effettuate dietro pagamento di un corrispettivo che comprenda anche il rimborso del pedaggio. A seguire il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti‚ ad ulteriore chiarimento‚ ha comunicato che nel concetto di “soccorso in emergenza” che beneficiano dell’esenzione sono ricomprese le seguenti attività: servizio 118‚ trasporto organi‚ trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza‚ trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo)‚ trasporto neonatale/pediatrico‚ trasporto di pazienti oncologici‚ trasporto pazienti dializzati che necessitano dell’utilizzo di ambulanza come da attestazione del centro dialitico.
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