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Perdita della qualifica di Onlus

Sentenza Corte di Cassazione n. 7311 del 28 marzo 2014   11/07/2014


La Corte di Cassazione‚ con la sentenza n. 7311 del 28 marzo 2014‚ accogliendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate‚ ribadisce che una Onlus‚ per beneficiare del regime tributario agevolato‚ deve effettuare l’attività di formazione a beneficio di soggetti in condizioni psico–fisiche particolarmente invalidanti‚ o in situazioni di devianza‚ emarginazione o grave precarietà economico–familiare: non è tale‚ quindi‚ né equiparabile‚ l’attività formativa svolta nei confronti di destinatari che non si trovino in tale condizione.
Nel caso specifico si trattava di un’associazione iscritta all’Anagrafe delle Onlus ma ovviamente il discorso è riferibile anche alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale in quanto‚ anche per esse‚ dato lo scopo solidaristico perseguito‚ si richiede che i destinatari dell’attività siano persone in condizione di disagio.
L’associazione in questione – pur avendo previsto‚ nello statuto‚ lo scopo della formazione a favore di tali persone svantaggiate – in realtà svolgeva la sua prevalente attività nei confronti di studenti di istituti tecnici‚ insegnanti di scuola media‚ aspiranti educatori‚ ecc. anche con progetti di formazione finanziati dalla pubblica amministrazione e dal Fondo sociale europeo.
Al riguardo‚ la Cassazione si allinea a una precedente pronuncia del 2013 in cui afferma che la nozione di ‘svantaggio’‚ inserita nella norma‚ individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio (si veda la Circolare del Min. Finanze n. 168 del 1998)‚ e in via esemplificativa‚ soggetti quali i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati‚ orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti.
La perdita dei requisiti‚ per successive modifiche statutarie o per attività prevalenti difformi da quelle indicate nello statuto‚ ha determinato perciò la cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus (impugnabile innanzi al giudice tributario‚ come chiarito dalla Cassazione‚ a Sezioni Unite‚ nella sentenza n. 1625/2010).
In un’altra recente sentenza‚ la n. 1254 del 2014‚ la Cassazione ha anche precisato che‚ in caso di perdita della qualifica Onlus‚ la decadenza dai benefici fiscali si fa risalire retroattivamente al momento dell’accertamento in cui è stata riscontrata la mancanza o la perdita dei requisisti richiesti e non dal momento della cancellazione dal registro (che avviene successivamente).
Ciò in quanto si determina la decadenza anche di tutte le agevolazioni di cui l’ente ha fruito nel frattempo‚ prima che avvenisse la cancellazione.
Per la Onlus in questione‚ la Cassazione ha accertato l’esercizio di un’attività alberghiera‚ di natura commerciale e al di fuori degli scopi di solidarietà sociale perseguibili dalle Onlus. Ha quindi richiesto all’ente di versare le imposte per le quali aveva fruito di esenzione‚ poiché decadendo la qualifica di Onlus‚ si sono tramutate in imposte dovute e da versare.

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