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Procedure adottate dagli Stati membri per riconoscere e revocare lo status di rifugiato

Dossier del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2007   21/11/2007


Il Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007 ha approvato, su proposta del Ministro dell'Interno, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2005/85 e 2004/83. Con il primo decreto si recepiscono le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. La direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di rifugiato. Fra le altre cose gli Stati membri provvedono affinché le autorità, cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo, siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente. Le garanzie per i richiedenti asilo sono: essere informati, in una lingua che possano capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità; ricevere, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti; comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Circa gli obblighi, invece, i richiedenti devono riferire alle autorità competenti o comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica; consegnare i documenti pertinenti in loro possesso ai fini dell'esame della domanda; informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Con il secondo decreto invece si dispone sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. La direttiva, in estrema sintesi, stabilisce che gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli riguardo alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria purché compatibili con le disposizioni dell'attuale direttiva. Circa la valutazione delle domande di protezione internazionale gli Stati membri possono esigere dal richiedente tutti gli elementi necessari a motivare la domanda. L'esame della domanda deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione, fra l'altro, di tutti i fatti pertinenti riguardanti il paese d'origine, anche per stabilire se le attività svolte dal richiedente lo espongano a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese.

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