Salta
CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri servizio per il Volontariato in Italia CEV - Centro Europeo del Volontariato
Aiuto Mappa


Fai volontariato con il trovavolontariato
Flickr YouTube Facebook
Salta
Notiziari

Immigrazione

Torna al sommario

Trova in questo notiziario

Cerca la notizia a partire da una parola chiave contenuta nel titolo o nel sottotitolo oppure in base al periodo di pubblicazione.

Data pubblicazione
 
Torna al sommario

Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari

Circolare del Ministero dell’interno del 18 luglio 2007   04/09/2007


La Circolare del Ministro dell’interno del 18 luglio 2007 ha fornito ai Prefetti indicazioni operative per agevolare l’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 30 del 2007, considerando sufficiente, per i cittadini dell’Unione europea individuati, la semplice iscrizione anagrafica presso il Comune, come per il cittadino italiano, e non richiedendo più la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. La Circolare si sofferma, in particolare, sui seguenti punti: estensione dell’ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), della Svizzera e della Repubblica di San Marino; estensione ai familiari, da intendersi quali il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l’ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela; viene inoltre agevolato l’ingresso e il soggiorno, anche di persone non rientranti tra i familiari, nei casi di gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile. Vengono poi disciplinate l’iscrizione anagrafica dei minori non accompagnati, sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela, nonché la documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica per motivi religiosi o per godere del diritto di soggiorno per motivi di lavoro per un periodo superiore a tre mesi; l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione è subordinata alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, per sé stesso e per i propri familiari. Disposizioni ulteriori riguardano la copertura sanitaria e i casi di mancanza dei requisiti per soggiorno superiore a tre mesi.

Torna al sommario

Le ultime dal notiziario Immigrazione


Vedi le altre dal notiziario Immigrazione

Torna su
Salta
Inviaci la tua foto per il portale!  L'immagine usata come sfondo è di:
Associazione ´Noi e i Giovani´ - | Scheda Vai alla scheda  
Salta