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Disabilità

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Il diritto del genitore o del familiare convivente con un disabile di scegliere la sede lavorativa non è incondizionato

Sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. unite, 27 marzo 2008, n. 7945   30/04/2008


L’art. 33 della L. n. 104/1992, statuisce che il genitore o il familiare lavoratore, sia esso dipendente pubblico o privato, il quale assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Con la sentenza n. 7945 del 27 marzo 2008, la Corte di Cassazione ha tuttavia ribadito che ciò non rappresenta un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone la compatibilità con l’interesse comune. Il diritto alla tutela dell’handicappato non può cioè essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

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