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Disabilità

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Dall’INPS i criteri per la concessione dei permessi per l'assistenza del disabile grave

Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007   24/05/2007


Con Circolare n. 90 del 23 maggio 2007, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i permessi ex art. 33 della Legge n. 104 del 1992 (tre permessi lavorativi mensili retribuiti per assistere il parente con disabilità in situazione di gravità), rivedendo ed adeguando i precedenti criteri adottati in merito all’accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave, alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza. Tra i criteri rivisti, ai fini dell’ottenimento dei permessi in premessa, l’INPS fa rilevare che non osta la presenza di altri familiari conviventi nell’ambito del nucleo familiare della persona disabile in situazione di gravità; l’assistenza alla persona disabile non deve essere necessariamente quotidiana; la distanza tra il disabile e quei dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro (es. personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) non pregiudica il diritto ai benefici in argomento se riescono ad offrire allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, concordando dei programmi di assistenza col datore di lavoro; il requisito dell’esclusività non deve necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata; la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore che, in caso di disabilità in situazione di gravità “temporaneamente concesso” dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima Legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l’attribuzione.

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