In questa sezione riportiamo le informazioni di interesse per l’attivita' delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore con le principali indicazioni contenute nelle disposizioni emanate a livello nazionale e regionale per l'emergenza COVID-19. Per ulteriori richieste o per ricevere indicazioni specifiche si puo' scrivere una mail a sicurezza@csvlazio.org.
REGOLE GENERALI
Cosa prevedono gli ultimi Decreti sulle riaperture?
Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (cosiddetto Decreto "Riaperture") introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d'emergenza connesso all'emergenza sanitaria in atto.
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validita' di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sara' valida per 48 ore.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, e' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle gia' conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con se' i minorenni sui quali esercitino la responsabilita' genitoriale e le persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, e' consentito in zona arancione all'interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
In considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il governo ha approvato il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 (cosiddetto Decreto "Riaperture bis") che modifica i parametri di ingresso nelle "zone colorate", secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonche' il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Inoltre, nelle "zone gialle" si prevedono rilevanti, ancorche' graduali, modifiche. Infatti dall'entrata in vigore del decreto, oltre alla progressiva riapertura degli esercizi e delle attivita' rivolte al pubblico, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessita' o salute, precedentemente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, viene ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, e' valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 viene completamente abolito.
Scarica il modulo di autocertificazione per gli spostamenti da utilizzare per motivi di lavoro, salute o necessita':
- in zona gialla o arancione, in caso di spostamenti al di fuori di quelli consentiti;
- in zona rossa, per qualsiasi spostamento.
Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, richiamato e confermato in vigore dal Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, stabilisce che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi aperti al pubblico. Tali obblighi sono esclusi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.
E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Le FAQ pubblicate sul sito del Governo forniscono delucidazioni sulle specifiche misure restrittive applicate alle diverse Zone del territorio nazionale, suddivise in base al colore. Cliccando sulla Regione Lazio e' possibile consultare le indicazioni specifiche. Si consideri che e' possibile che vi siano restrizioni specifiche per i singoli Comuni all'interno della Regione, in base ad ordinanze che vengono emanate in caso di aumento degli indici di contagio a livello locale. E' quindi opportuno informarsi anche riguardo alla condizione specifica del proprio Comune di appartenenza.
Vi sono indicazioni ulteriori nella Regione Lazio?
Il Presidente della Regione ha facolta' di applicare le misure previste per la zona rossa (o ulteriori misure piu' restrittive) nelle Province in cui si verifichi la stessa incidenza cumulativa settimanale di contagi o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusivita'.
Gli uffici della Regione Lazio - Direzione regionale per l'inclusione sociale area programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, hanno emanato una Circolare contenente indicazioni operative relative alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di servizi sociali e per l'attivita' dei volontari.
Nella Circolare, in particolare, si stabilisce quanto segue:
- centri diurni e strutture a ciclo semiresidenziale: le attivita' in favore delle persone disabili, anziani non autosufficienti e persone affette da patologie croniche-degenerative proseguono; per le attivita' "outdoor" si dovranno osservare tutte le attenzioni e precauzioni al fine del contenimento del contagio a tutela della salute;
- centri diurni per minori: l'attivita' prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- centri per la famiglia: l'attivita' prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- assistenza domiciliare per minori: l'attivita' prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- assistenza domiciliare disabili e anziani: l'attivita' prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- strutture residenziali per minori, anziani, disabili, donne in condizioni di disagio, persone vittime di tratta e grave sfruttamento: limitato l'accesso dei visitatori e di ogni utenza esterna secondo le disposizioni dei responsabili delle strutture, con possibilita' di interdire l'accesso ai visitatori. Gli operatori sociali, dotati degli opportuni ausili, devono comunque garantire l'assistenza continuativa agli ospiti. I nuovi ingressi vanno differiti in tutti i casi possibili; va comunque garantita per i minori per i quali il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'accoglienza in struttura, e per persone con disabilita' e anziani per cui siano venuti meno o impossibilitati i caregiver.
In relazione all'attivita' ed alla mobilita' dei volontari e' necessario osservare le seguenti indicazioni. E' garantita la mobilita' dei volontari al fine di legittimare i loro spostamenti per le attivita' di volontariato ritenute necessarie, operando in modalita' sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.
In particolar modo sono garantite le seguenti attivita' strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone quali:
- consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- forme di assistenza domiciliare leggera di prossimita' (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);
- assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative in funzione;
- assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate alla emergenza COVID 19;
- servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;
- ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l'attivita' di volontariato;
- unita' mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilita' (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
Il volontario che si sposta per la propria attivita' deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti e deve esibire in caso di controllo delle forze dell'ordine l'autodichiarazione che potra' essere resa su moduli prestampati gia' in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.
Il volontario deve attenersi con rigore alle indicazioni nazionali e regionali per la prevenzione dei rischi di contagio.
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI ETS
Come e' possibile, in questo periodo, svolgere le riunioni associative e approvare i bilanci?
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le associazioni che non abbiano regolamentato, nel proprio statuto, lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in videoconferenza, possono comunque riunirsi con tali modalita'.
Lo stabilisce l'art. 73, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"). Nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente stabiliti da ciascun ente, va garantita un'adeguata convocazione delle riunioni e devono essere utilizzati sistemi che permettano di identificare con certezza i partecipanti. I mezzi di telecomunicazione utilizzati dovranno cioe' garantire l'identificazione dei convocati, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessita' che si trovino nel medesimo luogo in cui si trovano il presidente e il segretario verbalizzante.
Dato il perdurare dello stato di emergenza, la disposizione qui illustrata e' stata piu' volte prorogata. L'ultima proroga, allo stato attuale e fatti salvi ulteriori aggiornamenti, e' stata stabilita nel Decreto Legge n. 44 dell'1 aprile 2021 (poi riconfermata anche con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021) che all'art. 8, comma 4 ha fissato al 31 luglio 2021 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono effettuare le riunioni in modalita' di audio-videoconferenza.
Il Decreto ha inoltre ha stabilito che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre del 2020 puo' essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (anche in deroga a quanto prevede il proprio statuto): pertanto le associazioni potranno riunirsi non necessariamente entro il 30 aprile 2021 (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) ma entro il 29 giugno 2021.
Queste due proroghe sono l'effetto della modifica apportata da questo Decreto ad una precedente disposizione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 106, comma 8 bis), che manteneva questa possibilita' solo per le associazioni e le fondazioni che non fossero ODV, APS o ONLUS iscritte nei relativi registri. Per effetto di questo aggiornamento, quindi, tutti gli enti del Terzo settore potranno beneficiare di questo maggior termine.
.
Come effettuare l'adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore?
Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto "Decreto sostegni"), in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti - con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria - al fine di adeguarli alle disposizioni del Codice del terzo settore.
E' opportuno tener presente, quindi, che le modifiche dello statuto in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore saranno possibili anche dopo il termine del 31 maggio 2021, ma solo con la maggioranza qualificata di soci votanti in assemblea, stabilita dal proprio statuto e necessaria per poter approvare tali modifiche.
Vi sono indicazioni in merito al 5 per mille?
Il decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) aveva gia' stabilito una proroga in merito all'utilizzo delle risorse ricevute con il 5 per mille del 2017, dando la possibilita' agli enti beneficiari di impiegare tali fondi entro la data del 31 ottobre 2020 e di rendicontarli, eccezionalmente, entro 18 mesi dalla loro ricezione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021, affronta nuovamente il tema del 5 per mille e stabilisce quanto segue: in merito al 5 per mille del 2018 e 2019, rimane fermo l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa, sull'utilizzo delle risorse pervenute, entro il termine di 12 mesi dalla data della loro ricezione e – solo nel caso in cui si sia ricevuto un contributo, per ciascun anno, di importo pari o superiore ad euro 20.000 – di trasmettere, entro i 30 giorni successivi, i relativi rendiconti al Ministero.
Tuttavia gli enti potranno disporre di un arco temporale piu' ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l'utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto, ascrivendo i relativi importi alla voce "Accantonamento" del rendiconto: in tali casi potranno indicare la causale standard "Accantonamento emergenza Covid-19".
Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di ricezione), gli enti saranno tenuti ad inviare al Ministero il modello di rendiconto dell'accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.
RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In questo periodo e' possibile effettuare operazioni all’Agenzia delle entrate?
Dal 15 settembre 2020 la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del Lazio ha avviato un piano di riorganizzazione del modello di accoglienza dei contribuenti che e' operativo negli uffici delle Direzioni provinciali di Roma e presso l'Ufficio provinciale Territorio di Roma dal 5 ottobre 2020. Da tale data, infatti, l'accesso sara' consentito su appuntamento. Per tutti gli uffici delle province di Roma, Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo e' comunque opportuno consultare le rispettive pagine istituzionali, ai link indicati di seguito.
E' possibile prenotare fin d'ora un appuntamento presso un ufficio (CUP); in alternativa, e' possibile prenotare il servizio Elimina code online (web ticket) per recarsi in ufficio nella stessa giornata.
Sul sito dell'Agenzia delle entrate sono indicate le modalita' di accesso ai servizi degli Uffici territoriali. Per i servizi di assistenza di carattere generale e' attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06 - 96.66.89.07, tramite cellulare.
E’ possibile inviare comunicazioni agli uffici della Regione Lazio?
Gli uffici della Regione Lazio hanno comunicato che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' relative ai registri regionali del volontariato e dell’associazionismo, le dichiarazioni di riepilogo necessarie a perfezionare le pratiche trasmesse tramite il portale Artes possono essere inviate al seguente indirizzo PEC welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it
SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, AGGREGATIVI E RICREATIVI
Come devono regolarsi le associazioni che svolgono attivita' educative?
In base all'Allegato 8 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del Decreto.
Vengono fornite indicazioni in merito a:
1. l'accessibilita' degli spazi;
2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli educatori e gli animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI;
4. i principi generali d'igiene e pulizia;
5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione;
6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti;
7. l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti;
8. il protocollo di accoglienza;
9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze.
Pertanto un ente potra' continuare a svolgere queste attivita' solo se e' in grado di garantire tutte queste misure di sicurezza.
E' possibile svolgere visite guidate o didattiche?
In base all'attuale D.P.C.M. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Quali indicazioni per gli enti che svolgono attivita' culturali e per i centri di aggregazione sociale e della terza eta'?
Per questa particolare categoria di attivita' sono previste una serie di indicazioni dettagliate all'Allegato 9 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (qui riportiamo solo la parte relativa ai circoli culturali e ricreativi).
Gli enti interessati potranno continuare a svolgere queste attivita' solo se sono in grado di garantire le misure di sicurezza ivi riportate.
CENTRI DIURNI, RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI E SERVIZI A PERSONE CON DISABILITA'
Vi sono indicazioni specifiche per le persone con disabilita'?
Sul sito del Ministero per la disabilita' vengono pubblicate domande e le risposte aggiornate agli ultimi DPCM, agli ultimi Decreti-Legge e alle ultime ordinanze ministeriali. Per le norme in vigore in specifici territori, si rimanda ai siti istituzionali della Regione Lazio e dei Comuni, che possono approvare regolamentazioni piu' restrittive di quelle nazionali.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina delle FAQ del sito del Ministero.
Come devono regolarsi gli enti che gestiscono centri diurni e semiresidenziali?
In base all'attuale D.P.C.M. le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita' di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
In particolare, per quanto attiene alla Regione Lazio, si puo' consultare il Piano regionale territoriale per la riattivazione delle attivita' socioassistenziali erogate da centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilita'.
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.