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Gli obiettori di coscienza possono partecipazione al concorso di polizia municipale
Sentenza TAR Toscana di Firenze, Sezione II, n. 8 del 15 gennaio 2007 26/03/2007
Gli obiettori di coscienza, che hanno prestato servizio civile, possono legittimamente partecipare ai concorsi di Polizia Municipale e svolgerne le relative funzioni, in quanto, di per se, le stesse non rientrano tra quelle che comportano l’uso di armi.
Con tale sentenza il TAR Toscana ha accolto il ricorso di un candidato che si era visto escludere da un concorso di agente di polizia municipale, dato che l’art. 15 della legge n. 230 del 1998, in materia di obiezione di coscienza, vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli obiettori) di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.
Tuttavia, secondo i giudici del tribunale amministrativo la suddetta preclusione non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione nella Polizia Municipale comunale, poiché, ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5, il personale di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di pubblica sicurezza e, pertanto, è ammesso all’uso delle armi soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza.
La presente sentenza si collega a quella del TAR Abruzzo n. 64 del 22 gennaio 2007, in cui è stato accolto il ricorso di una guardia giurata contro il provvedimento di revoca della licenza alla pistola di servizio. Nella motivazione si legge che, se è esatto che l’obiezione di coscienza presuppone una precisa scelta ideale, con il rifiuto della violenza e quindi delle armi, non è possibile, una volta che l’obbligatorietà del servizio di leva sia venuto meno, sia pure nella forma della sospensione attraverso la Legge n. 331/2000 (che ha istituito il militare professionalizzato), fare in modo che tale scelta possa limitare le future possibilità di orientamento del cittadino, libero di cambiare idee politiche e/o etiche, nonché avente diritto a svolgere l’attività lavorativa da lui individuata.
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