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VolontariatoTrova in questo notiziarioCerca la notizia a partire da una parola chiave contenuta nel titolo o nel sottotitolo oppure in base al periodo di pubblicazione. Controversie sull’attività lavorativa dei detenuti: decide il giudice ordinarioSentenza Cassazione civile , Sezione lavoro, n. 10046 del 27 aprile 2007 02/05/2007La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella Sentenza del 27 aprile 2007, n. 10046 ha stabilito che per le controversie inerenti l’attività lavorativa dei detenuti – che rappresenta uno dei mezzi di recupero della persona – è in ogni caso competente il giudice ordinario, nella funzione di giudice del lavoro, a prescindere dal fatto che l’attività sia svolta in favore dell’amministrazione penitenziaria o alle dipendenze di terzi; inoltre, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, si determina la sospensione della decorrenza della prescrizione dei diritti del detenuto lavoratore. Viene ribadita, quindi, una precedente pronuncia (Sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 27 ottobre 2006) con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, sesto comma, lettera a), della legge n. 374 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti
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