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Nuova legge sul volontariato in Molise

Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 aprile 2007   17/05/2007


E’ stata pubblicata la Legge regionale n. 10 del 5 aprile 2007 recante Nuove norme per la promozione del volontariato nella regione Molise, che va ad abrogare la precedente legge regionale (n. 3 del 1995). Elementi innovativi sono anzitutto, all’art. 1, il riferimento alla sussidiarietà e la specificazione delle finalità di carattere sociale, civile e culturale che le Odv possono perseguire.
All’art. 3 viene ridisciplinato il registro regionale: inserita, tra la documentazione da presentare anche l’elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà dell’associazione e la copia della polizza assicurativi stipulata per i propri aderenti. Il termine per l’assenso o il diniego all’iscrizione passa da 60 a 30 giorni. Inoltre si richiede che le Odv iscritte inviino entro il 30 giugno di ogni anno copia del bilancio e una relazione sull’attività svolta (nella vecchia legge si prevedeva che l’Odv ogni 3 anni chiedesse conferma dell’iscrizione). All’art. 5, sui corsi di formazione, c’è un riferimento esplicito al supporto dei centri di servizio nelle attività formative organizzate dalle Odv.
Viene sancita l’incompatibilità tra aderenti di Odv che compongono il centro di servizio (csv) e i componenti del comitato di gestione (co.ge.). Inoltre un rappresentante del csv e del co.ge. vanno ad aggiungersi ai membri dell’Osservatorio regionale sul volontariato (art. 8) e l’Osservatorio potrà anche essere convocato da almeno 20 rappresentanti delle Odv iscritte.
All’art. 10, sui contributi alle Odv, non è più prevista la rendicontazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo (e l’annessa revocabilità dei contributi medesimi, in caso di inadempimento). Aggiunto un articolo sul fondo regionale dei beni mobili dimessi da destinare alle Odv così come la previsione, per le Odv convenzionate, di fruire a titolo gratuito di beni mobili e immobili messi a disposizione dagli enti pubblici. Sarà anche possibile, inoltre, aggiungere sulle uniformi, i tesserini e i veicoli utilizzati dall’Odv convenzionate, lo stemma ufficiale della regione (art. 14).
Aggiunto anche l’articolo sui rapporti tra Odv e csv (art. 15) e uno sull’esenzione dai tributi regionali, a norma del decreto sulle Onlus (art. 16).

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