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Statuto del Comune di Pomezia e volontariato
Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007 23/02/2007
Il Comune di Pomezia (Roma) ha approvato il nuovo Statuto comunale.
Nello Statuto (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2006), all’art. 2 comma 16, tra i principi fondamentali e programmatici, si prevede la promozione ed il sostegno delle attività del volontariato, delle associazioni e degli altri organismi sociali che perseguano finalità conformi alla normativa nazionale e regionale sugli enti no profit e sulle Onlus.
Dall’art. 11 all’art. 23 sono disciplinati gli istituti di partecipazione popolare, includendo tra i titolari dei diritti di partecipazione, i cittadini, residenti e non (questi ultimi solo se lavorano o studiano nel Comune) e gli stranieri e gli apolidi iscritti all’anagrafe da almeno 3 anni. All’art. 14, in particolare, si disciplinano le forme associative e i loro rapporti con il Comune (assicurando loro, tramite regolamento, la partecipazione all’esercizio delle proprie funzioni). Al comma 2 dello stesso articolo si riconosce particolare sostegno alle associazioni socio-sanitarie, di protezione civile, di assistenza, ambientaliste, culturali e sportive. Si prevede un Albo, aggiornato annualmente, in cui tali soggetti potranno iscriversi, previa deliberazione motivata della Giunta comunale.
L’intervento nel procedimento amministrativo, anche da parte degli organismi associativi interessati, è sancito anche all’art. 58 e successivi.
Infine, agli artt. 33 e 34 si prevede che le Commissioni consiliari permanenti e speciali possono disporre l’audizione, tra gli altri, anche di rappresentanti di associazioni e delle organizzazioni di volontariato per acquisire pareri e osservazioni. All’art. 69, tra l’altro, si ribadisce che possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza nei casi di reperimento di risorse necessarie a realizzare opere, interventi o altri servizi.
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