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Regolamento per il rilascio e la verifica dell’autorizzazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007   16/02/2007


Con Regolamento Regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 sono state adottate disposizioni relative alla verifica e al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione o al trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività. In attuazione della legge regionale n. 4/2003, la richiesta dell’autorizzazione per la realizzazione della struttura va inoltrata al Comune dove verrà realizzata la struttura, che entro 30 giorni ne verificherà la congruità insieme alla Regione (art. 4). Si illustrano le modalità per presentare la richiesta, cui vanno allegati il progetto che si intende realizzare e una relazione descrittiva. La verifica di compatibilità da parte della Regione, anche con l’ausilio delle ASL, avrà cadenza trimestrale (art. 5).
All’art. 8 sono descritte, invece, le modalità per richiedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, con l’elenco della documentazione da allegare. All’art. 9 si illustra l’attività istruttoria per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, svolta dalla Regione attraverso apposita commissione tecnica che si esprime, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, con un parere tecnico che viene trasmesso anche alla ASL territorialmente competente. Entro 50 giorni dalla ricezione del parere, la direzione regionale rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle attività o il diniego, nel qual caso si può proporre istanza di riesame.
All’art. 13 si disciplina l’ipotesi di cessione dell’autorizzazione all’esercizio, mentre dall’art. 15 al 17 sono illustrate le attività di verifica periodica, di vigilanza, sospensione e revoca, nonché i casi della decadenza dell’autorizzazione.

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