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Normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande

Supplemento Ordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 9 dicembre 2006   14/12/2006


Con legge regionale n. 21 del 29 novembre 2006 è stata approvata la disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La legge si rivolge anche ai casi di somministrazione in occasione di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi: in questi casi il Comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l’autorizzazione temporanea. Anche in questi casi, comunque, si deve essere in possesso di requisiti indicati dall’articolo 8, vale a dire uno dei seguenti:
- aver frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi o professionali;
- aver prestato la propria opera per almeno 2 anni continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti questo tipo di attività;
- essere iscritti al registro esercenti il commercio (REC) nell’apposita sezione.
Nel caso di associazioni, si legge al comma 5 del medesimo articolo, tali requisiti devono essere posseduti dal rappresentate legale. Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie.
Una precisazione importante è contenuta nel comma 5 dell’articolo 12, ove si dispone che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma occasionale e completamente gratuita non soggiace a queste prescrizioni, fatto salvo solamente il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
All’articolo 6 sono invece indicate tutte le attività che non rientrano nelle disposizioni della presente legge, tra le quali figurano le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago o in favore di ospiti all’interno di complessi ricettivi o, ancora, nei centri di accoglienza per immigrati.
L’autorizzazione, in ogni caso, è rilasciata dal Comune, vale a tempo indeterminato e ha validità per i locali a cui si riferisce. L’autorizzazione abilita anche all’installazione a all’uso di apparecchi radiotelevisivi e sonori. Le norme qui riportate saranno integrate e rese attuative con successivo regolamento regionale.

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