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Statuto del Comune di Cerveteri (Roma) e volontariato

Supplemento Ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2006   27/11/2006


Nello Statuto del Comune di Cerveteri, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 9 agosto 2006, all’art. 3, tra le finalità, si fa riferimento alle realtà del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale per collaborare alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate, degli anziani e dei minori.
All’art. 6 si prevede l’istituzione di un Consiglio comunale dei ragazzi, con funzioni consultive.
L’art. 8 riguarda espressamente le associazioni di promozione sociale, prevedendo in loro favore la possibilità di ottenere contributi per realizzare specifici programmi o riduzioni sui tributi. Possono inoltre ottenere in comodato d’uso beni mobili o immobili non utilizzati del Comune e l’uso per manifestazioni temporanee, nonché la possibilità di stipulare convenzioni.
L’art. 9, invece, dedicato al volontariato, favorisce le organizzazioni con attività volte al miglioramento della qualità della vita (in particolare delle persone a rischio di emarginazione sociale) e alla tutela dell’ambiente. Le organizzazioni di volontariato possono collaborare a progetti, studi e sperimentazioni attivate dal Comune o, se iscritte nell’apposito albo o riconosciute a livello nazionale, collaborare nella gestione di servizi. Si potranno stipulare anche apposite convenzioni. Le modalità per ottenere i contributi o il godimento di strutture, beni o servizi comunali verranno definite tramite regolamento.
Gli istituti di partecipazione e il diritto di accesso ai documenti e ai procedimenti amministrativi sono disciplinati agli articoli 53 e successivi. In particolare, all’art. 56, si prevede che le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nella formazione del provvedimento amministrativo qualora questo possa recare loro pregiudizio.

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