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Statuto del Comune Gallicano nel Lazio (Roma) e volontariato

Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2006   14/11/2006


Nel nuovo Statuto, il Comune di Gallicano nel Lazio (Roma) prevede il perseguimento delle proprie finalità anche avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali operanti nel territorio (art. 2).
In particolare favorisce lo sviluppo di attività non profit fornendo le necessarie strutture e il supporto tecnico amministrativo (art. 2, comma 3, lettera d). All’art. 6 si prevede la possibilità di istituire il Consiglio comunale dei ragazzi, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita collettiva, con possibilità di svolgere funzione consultiva su materie di loro interesse (elencate al comma 3 dello stesso articolo).
Il Comune garantisce le pari opportunità (art. 7) e la tutela dei dati personali (art. 8).
Mentre il Consiglio comunale svolge funzioni di indirizzo programmatico, anche in merito alle collaborazioni con gli organismi associativi (art. 15, comma 1, punto 1), la Giunta comunale ha competenza per iniziative di raccordo con gli organismi partecipativi (art. 32, comma 3, lettera d) e per la concessione di sovvenzioni e contributi ad enti e persone (art. 32, comma 3, lettera g).
Al Titolo III (art. 38 e successivi) vengono disciplinate le forme di partecipazione. In particolare all’art. 38, comma 2 si prevede di approvare un regolamento che determinerà i requisiti per l’iscrizione delle associazioni in un apposito elenco, necessaria per poter beneficiare anche di contributi e sussidi finalizzati alla realizzazione di progetti. Ai commi 4 e 5 dello stesso articolo si prevede la collaborazione con le organizzazioni e i volontari di protezione civile.
Le associazioni possono inoltre presentare agli organi comunali proposte e istanze per la tutela di interessi collettivi (art. 41) e se titolari di interessi coinvolti, possono intervenire nei procedimenti amministrativi (art. 43).

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