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Requisiti per le strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea per giovani

Da Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9/9/2006   20/10/2006


Con deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 3 agosto 2006 la regione ha definito i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture residenziali di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti di età non inferiore ai 16 anni, anche con disabilità, che non possono vivere nella famiglia d’origine o che erano già ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie e stanno completando il percorso di autonomia.
Si tratta di strutture inserite nella rete dei servizi territoriali e nei sistemi regionali di programmazione, integrazione sociosanitaria e accreditamento che possono accogliere fino a 6 ospiti (se tra questi c’è un minore, tutti gli ospiti devono essere dello stesso sesso) e devono dotarsi della Carta dei servizi, in cui vanno riportati i criteri per l’accesso, le modalità di funzionamento e le tariffe praticate. Le strutture devono essere prive di barriere architettoniche.
Si prevede la presenza di un rappresentante degli utenti, eletto tra gli ospiti, e l’accesso nella struttura di gruppi e formazioni sociali che siano attivi nel territorio o che risultino iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Si può essere ammessi esclusivamente su autorizzazione del servizio sociale di riferimento (anche su segnalazione del responsabile della struttura o della famiglia che aveva precedentemente in carico il minore) ed è obbligatorio stilare un progetto personalizzato per ciascun ospite (entro 15 giorni dall’ammissione), che deve essere sottoscritto dall’interessato. La permanenza del giovane può durare fino a 2 anni, prorogabile solo se ritenuto necessario dall’equipe interna alla struttura, ed è assicurata l’integrazione funzionale e operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio, inclusi enti di formazione e lavoro.

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