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Requisiti per le strutture sanitarie e sociosanitarie del Lazio

Da Supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9/9/2006   20/10/2006


Con deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 14 luglio 2006 viene data attuazione alla legge regionale n. 4 del 2003. Con questo provvedimento vengono fissati i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per le strutture sanitarie e sociosanitarie: sono comprese quelle riabilitative per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; quelle di assistenza domiciliare (per disabili, malati oncologici, persone affette da AIDS, tossico o alcol dipendenti, persone affette da disagio mentale); quelle che eseguono servizi trasfusionali e servizi per i tossicodipendenti (tra cui le case alloggio per persone affette da HIV) e i consultori familiari.
Viene precisato che le Onlus possono avere in formazione fino al 25% del numero minimo di personale richiesto, sia nei centri ambulatoriali (paragrafo 3.6) sia nelle strutture residenziali e semiresidenziali per la cura delle persone in stato di dipendenza (paragrafo 4.7). E’ obbligatoria, inoltre, l’adozione di un regolamento interno indicante diritti e obblighi degli utenti.
Al paragrafo 3.7 si indicano i requisiti richiesti per i consultori familiari; al paragrafo 3.9, invece, quelli dei centri di salute mentale, prevedendo, tra l’altro, che questi effettuino interventi sociali e di rete anche rivolti all’ascolto e al supporto delle famiglie.
Nella parte sulle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) è garantita la socializzazione all’interno della struttura anche con l’apporto del volontariato e di altri organismi esterni (paragrafo 4.1.1.3), analogamente alle residenze protette che, inoltre, possono essere gestite anche da soggetti privati in una dimensione più familiare (paragrafo 4.1.3.1.3) con possibilità di costituire un comitato di partecipazione, composto da rappresentanti degli ospiti, dei loro familiari, di associazioni di volontariato e della Consulta regionale per l’handicap. Il coinvolgimento del volontariato è previsto anche nelle attività di socializzazione e di sostegno alle famiglie nel paragrafo 4.3, riguardante le strutture residenziali psichiatriche, nei centri per le cure palliative (hospice), di cui al paragrafo 4.5, e in generale nei servizi a favore dei pazienti oncologici (paragrafo 7.4.2).
Vai al Supplemento Ordinario n. 7 del Bollettino:

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