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DelibereTrova in questo notiziarioCerca la notizia a partire da una parola chiave contenuta nel titolo o nel sottotitolo oppure in base al periodo di pubblicazione. La nuova legge regionale sui servizi socialiBollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell’11 agosto 2016 07/09/2016
Pubblicata la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 riguardante il "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Tra gli obiettivi della nuova legge‚ la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali‚ nonché tra questi ed i soggetti pubblici e privati‚ inclusi quelli del volontariato e del terzo settore. La legge stabilisce che‚ nel rispetto del principio di sussidiarietà‚ la Regione e gli enti locali riconoscano e agevolino il ruolo degli enti del terzo settore e promuovano la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione‚ progettazione e realizzazione concertata degli interventi sociali‚ nonché nella valutazione della qualità dei servizi offerti. Prevista anche la promozione di iniziative sperimentali di servizio civile volontario‚ mediante la collaborazione tra Regione e Ufficio nazionale per il servizio civile‚ che favoriscano altresì la certificazione delle competenze acquisite dai volontari ed il riconoscimento di crediti formativi individuali‚ anche attraverso appositi accordi con le università e con le istituzioni scolastiche e professionali. La legge individua i soggetti verso i quali la Regione‚ in via prioritaria‚ attua le politiche sociali integrate. Tra questi: - famiglie e dei minori‚ anche attraverso interventi di assistenza domiciliare di tipo socio educativo‚ in raccordo con i servizi territoriali scolastici e con la partecipazione dei soggetti del terzo settore; - le persone svantaggiate‚ prevedendo azioni (da realizzare anche con la partecipazione attiva anche del terzo settore) volte a favorire l’inserimento socio-lavorativo di disabili‚ minori a rischio‚ soggetti con problemi di dipendenze‚ persone con disagio psichico‚ immigrati e donne in difficoltà‚ richiedenti asilo e rifugiati. Il Piano sociale regionale sarà lo strumento privilegiato della programmazione delle politiche sociali sul territorio. Per la stesura del Piano è previsto esplicitamente il coinvolgimento degli organismi del terzo settore. L’Ufficio di piano provvederà a curare i rapporti con i soggetti‚ pubblici e privati‚ operanti nel distretto in ambito sociale al fine di garantire la partecipazione alla programmazione e alla co-progettazione degli interventi e dei servizi. I Comuni‚ inoltre‚ sono chiamati a valorizzare le libere forme associative ed a promuovere organismi di partecipazione dei cittadini‚ disciplinando i rapporti con gli organismi stessi e le procedure per la consultazione della popolazione. La Regione e gli enti locali‚ infine‚ nell’ambito delle rispettive competenze‚ dovranno promuovere: - la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori sociali e degli operatori dell’area socio-sanitaria; - iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore. La legge prevede la gestione associata dei servizi: il distretto socio-sanitario viene individuato come l’ambito territoriale ottimale sia per la gestione associata dei servizi sociali‚ sia per l'integrazione socio-sanitaria. Comuni associati e ASL dovranno quindi adottare una specifica convenzione per l'integrazione socio-sanitaria‚ secondo uno schema-tipo che sarà approvato dalla Giunta regionale. Verranno mantenuti di livello comunale soltanto quei servizi che non hanno rilevanza sanitaria e che comportano una modesta complessità gestionale (assistenza economica e alloggiativa‚ aiuto personale‚ mensa sociale e accoglienza notturna‚ trasporto sociale‚ centri ludico-ricreativi e di aggregazione sociale). Tutti gli altri interventi dovranno essere gestiti invece a livello associato‚ al fine di migliorare la qualità degli interventi e ridurne i costi. La Regione interverrà con fondi integrativi‚ affinché siano garantite prestazioni uniformi nei servizi essenziali‚ senza differenze tra Comuni grandi e piccoli o tra diversi territori della Regione (tra questi‚ il servizio di segretariato sociale‚ il servizio di assistenza domiciliare e le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali). L'affidamento dei servizi dovrà avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa escludendo il criterio del solo massimo ribasso. La legge prevede anche una serie di strumenti per garantire la qualità degli interventi: tra questi‚ l'adozione‚ da parte dei Comuni del distretto‚ di una Carta dei diritti di cittadinanza sociale‚ da adottare‚ dopo l’approvazione del Piano sociale di zona‚ con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.
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