Salta
CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri servizio per il Volontariato in Italia CEV - Centro Europeo del Volontariato
Aiuto Mappa


Fai volontariato con il trovavolontariato
Flickr YouTube Facebook
Salta
Notiziari

Leggi e Normativa

Torna al sommario

Trova in questo notiziario

Cerca la notizia a partire da una parola chiave contenuta nel titolo o nel sottotitolo oppure in base al periodo di pubblicazione.

Data pubblicazione
 
Torna al sommario

Decreto di riordino del Servizio nazionale di protezione civile

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2012   21/05/2012


È stato pubblicato il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che riorganizza il Servizio nazionale di protezione civile e modifica la legge 225/92 che lo ha istituito. L’obiettivo del provvedimento è di rafforzare l’efficacia nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze. Rispetto al regime attuale‚ si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri‚ ai fini di protezione civile‚ possa esercitare in proprio le funzioni di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio‚ ovvero che egli possa delegare tali funzioni al solo Ministro dell’Interno. Sono meglio chiarite le tipologie di rischio degli eventi calamitosi‚ distinguendo‚ inoltre‚ le fasi degli interventi: la fase del soccorso‚ di competenza della protezione civile e della durata massima di 60 (più 40) giorni‚ da quella del superamento dell’emergenza‚ affidata all’Amministrazione competente in via ordinaria. Durante la fase dell’emergenza il potere di ordinanza è esercitato dal Capo del Dipartimento della protezione civile‚ se a ciò delegato dal Presidente o dal Ministro. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa della Regione interessata. Tali ordinanze possono disporre esclusivamente in ordine all’organizzazione degli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento‚ nonché di quelli provvisionali indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili.
Nel momento della dichiarazione dello stato di emergenza si provvede al fabbisogno finanziario utilizzando le risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato anche il fondo spese impreviste‚ lo stesso è immediatamente e obbligatoriamente reintegrato con risorse ordinarie e/o con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui carburanti‚ stabilita dal Consiglio dei Ministri in misura non superiore a cinque centesimi per litro. Al momento della dichiarazione dello stato di emergenza‚ inoltre‚ le Regioni hanno facoltà di elevare l’imposta regionale sulla benzina di loro competenza sino al massimo di cinque centesimi per litro.

Per saperne di pił:
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2012

Torna al sommario

Le ultime dal notiziario Leggi e Normativa


Vedi le altre dal notiziario Leggi e Normativa

Torna su
Salta
Inviaci la tua foto per il portale!  L'immagine usata come sfondo è di:
Mondo Casa Mia - | Scheda Vai alla scheda  
Salta