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5 per mille: proroghe e regole per la riammissione

Circolare Agenzia delle entrate n. 13/E del 4 maggio 2012   08/05/2012


Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012‚ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 98 del 27 aprile 2012 ha stabilito la possibilità di riammissione degli enti del volontariato esclusi per vizi formali dal 5 per mille degli anni scorsi. In particolare‚ il decreto prevede:
- la proroga al 31 maggio 2012 dei termini per l’integrazione documentale delle domande di iscrizione presentate dagli enti del volontariato per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009‚ 2010 e 2011 (articolo 1);
- la validità delle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2010 relativamente all’esercizio finanziario 2010 ed entro il 30 giugno 2011 per l’esercizio finanziario 2011 dagli enti del volontariato in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio alla data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 (articolo 2);
- la proroga‚ a decorrere dall’esercizio finanziario 2011‚ al primo giorno lavorativo successivo dei termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al contributo del cinque per mille che scadono di sabato o di giorno festivo (articolo 3).
Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 4 maggio 2012 sono state fornite le istruzioni in merito alle disposizioni citate.
Gli enti sopra indicati possono avvalersi della proroga per l’integrazione documentale a condizione che abbiano presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all’esercizio finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione.
In particolare‚ gli enti menzionati devono aver prodotto per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato‚ regolarmente redatta sugli appositi moduli‚ entro il:
- 20 aprile 2009‚ per l’esercizio finanziario 2009 (anno d’imposta 2008);
- 7 maggio 2010‚ per l’esercizio finanziario 2010 (anno d’imposta 2009);
- 7 maggio 2011‚ per l’esercizio finanziario 2011 (anno d’imposta 2010).
Per effetto della riapertura dei termini‚ gli enti individuati al precedente punto 1 possono regolarizzare la propria posizione per gli esercizi finanziari 2009‚ 2010 e 2011 per sanare le seguenti irregolarità che hanno causato l’esclusione dal riparto del contributo:
- omessa dichiarazione sostitutiva;
- mancata allegazione del documento di identità;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
- utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie.
Si evidenzia che le dichiarazioni integrative tardive‚ sempre che non presentino i vizi sopra elencati‚ sono automaticamente sanate per effetto della proroghe indicate: pertanto‚ gli enti che sono stati esclusi dal beneficio per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre i termini originariamente previsti (30 giugno 2009‚ per l’esercizio finanziario 2009‚ 30 giugno 2010‚ per l’esercizio finanziario 2010 e 30 giugno 2011‚ per l’esercizio finanziario 2011) non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti regolarmente sottoscritta‚ completa di tutte le indicazioni necessarie.
Per gli enti del volontariato del Lazio‚ ai fini della regolarizzazione‚ la dichiarazione sostitutiva‚ attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti dalla norma per accedere al beneficio‚ deve essere sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmessa a mezzo raccomandata A.R. – entro il termine ultimo del 31 maggio 2012 – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del Lazio a via G. Capranesi 60 – 00155 Roma. Alla dichiarazione sostitutiva‚ deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive.
Qualora l’ente interessato proceda all’integrazione documentale delle domande di iscrizione per più esercizi finanziari oggetto della proroga‚ il rappresentante legale è tenuto a redigere distinte dichiarazioni per ogni annualità che intende regolarizzare. Ciascuna dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita in separato plico.
Ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva devono essere utilizzati i modelli relativi a ciascuna annualità interessata‚ reperibili sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata al cinque per mille.
L’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it elenchi separati dei soggetti per i quali la domanda di iscrizione è considerata valida‚ distinti in relazione all’esercizio finanziario interessato.

Per saperne di più:
Per maggiori informazioni consulta la circolare dell’Agenzia delle entrate

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