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Decaduta la possibilità di esonero dal servizio dei dipendenti pubblici prossimi alla pensione per dedicarsi al volontariato

Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2011   07/05/2012


L’art.72‚ commi da 1 a 6‚ del decreto legge n. 112/2008‚ convertito in legge n. 133/08 aveva stabilito che i dipendenti pubblici a cui mancavano cinque anni alla pensione potevano chiedere di essere esonerati dal servizio per dedicarsi al volontariato. Lo Stato avrebbe continuato a versare in loro favore i contributi figurativi e il 70% dello stipendio. La misura riguardava‚ inizialmente‚ gli anni 2009‚ 2010 e 2011‚ poi confermata ed estesa anche per il triennio 2012 - 2014 dalla legge n.10 del 26/2/2011‚ legge di conversione del decreto legge mille proroghe. In base alle sopra citate disposizioni‚ negli anni dal 2009 al 2014‚ al personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato‚ anche ad ordinamento autonomo‚ le Agenzie fiscali‚ la Presidenza del Consiglio dei Ministri‚ gli Enti pubblici non economici‚ le Università‚ le Istituzioni ed Enti di ricerca era consentito di richiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero andava presentata dai soggetti interessati‚ improrogabilmente‚ entro il 1° marzo di ciascun anno e le amministrazioni interessate‚ a discrezione‚ in base alle proprie esigenze funzionali‚ potevano accogliere la richiesta‚ dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali si prevede una riduzione di organico.
All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età‚ il dipendente aveva diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
Tuttavia la manovra salva Italia del Governo Monti‚ definitivamente approvata con la legge n. 214/2011‚ ha introdotto importati novità‚ tra cui alcune riguardanti questo istituto: al comma 14 lettera e) dell’art. 24 di tale legge‚ infatti‚ viene stabilito che l’esonero dal 6/12/2011 non risulta più utilizzabile‚ tranne che dai dipendenti nei cui confronti le amministrazioni di appartenenza l’abbiano già disposto alla data del 4/12/2011‚ restando precisato inoltre che detti dipendenti‚ in materia di pensionamento‚ continueranno a fare riferimento alle disposizioni circa i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.201/2011.
In sostanza quindi‚ pur essendo stata prevista questa opportunità fino al 2014‚ in base alle nuove norme approvate‚ tale richiesta non è più presentabile e l’istituto dell’esonero dal servizio dei dipendenti pubblici prossimi al pensionamento per dedicarsi al volontariato è da ritenere decaduto.

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