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Registrazione atti delle OdV: esenzione d’imposta anche prima dell’iscrizione al registro regionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 1° agosto 2011   07/09/2011


Con la Circolare 38/E del 1° agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in merito alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Nella circolare‚ tra l’altro‚ si stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato‚ anche prima dell’iscrizione al registro regionale.
E’ stato infatti rilevato che alcune leggi regionali (inclusa la L.R. 29/93 della Regione Lazio) prevedono che le organizzazioni di volontariato‚ nel richiedere l’iscrizione nei registri del volontariato‚ debbano allegare copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata all’agenzia delle entrate. Ciò comporta che le stesse organizzazioni potranno iscriversi negli appositi registri solo dopo la registrazione dell’atto costitutivo.
La circolare finalmente stabilisce che le organizzazioni di volontariato potranno fruire dell’esonero dall’imposta di registro (previsto dall’art. 8‚ comma 1 della Legge 266/91) anche prima dell’iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nel suddetto registro all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate in cui hanno effettuato la registrazione degli atti.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate‚ nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento‚ procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Per saperne di pił:
Circolare Agenzia dell’Entrate n. 38/E

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