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Gli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile

Direttiva 9 novembre 2012   20/02/2013


Gli indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile dedicano un paragrafo (1.2) alla costituzione degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile. Tale elenco viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall’art.6 della legge n. 266/91. L’iscrizione in questo specifico registro costituisce il presupposto necessario per l’attivazione e l’impiego delle stesse nelle attività di protezione civile.
Possono iscriversi negli elenchi territoriali: 1) le Organizzazioni costituite ai sensi della legge n. 266/91; 2) le organizzazioni altra natura aventi una componente prevalentemente volontaria; 3) i gruppi comunali e intercomunali; 4) le articolazioni locali di organizzazioni di cui ai punti 1) e 2) ed aventi diffusione sovra regionale e nazionale; 5) i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi o organizzazioni appartenenti ai precedenti punti 1)‚ 2)‚ 3) e 4).
I requisiti necessari per iscriversi nell’elenco territoriale devono essere disciplinate dalle singole regioni; la presente Direttive stabilisce tre requisiti minimi: 1) esplicitazioni nello statuto o nell’atto costitutivo di assenza di fini di lucro; esplicitazione di svolgimento di attività di protezione civile; presenza prevalente della componente volontaria; 2) assenza di condanne penali‚ in capo a rappresentanti legali‚ amministratori e titolari di incarichi direttivi da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge; 3) aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile riconosciute dai rispettivi enti di riferimento. Per le Organizzazioni costituite ai sensi della legge 266/91‚ è richiesto anche la democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.
Le regioni devono provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi stabiliti dalla Direttiva stessa.

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