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Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e volontariato

Chiarimenti di CSV.net – Istant book pubblicato in settembre 2008   07/07/2009


Nel decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro, per la prima volta, il volontario viene equiparato al lavoratore (articolo 2 comma 1, lettera a). Tuttavia, all’articolo 4 comma 1, lettera g) il volontario non è ritenuto computabile ai fini della determinazione del numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro. Infine, all’articolo 3 comma 2, vengono prese in considerazione le Organizzazioni di volontariato, al fine di porre dei limiti all’applicabilità del Testo Unico rispetto a tali enti.
In sede di emanazione dei decreti attuativi, previsti dall’articolo 3 comma 2 di questo Testo Unico, il Governo dovrà decidere sui limiti di applicabilità della normativa alle organizzazioni di volontariato. Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, siccome non rientravano tra i soggetti presi in considerazione dalla legge 626, il Governo ha previsto la sospensione dell’applicazione della normativa del T.U. in attesa dell’emanazione di tali decreti attuativi.
Fino all’emanazione di tali decreti resta, pertanto, ancora in vigore la normativa della legge 626: i volontari continueranno cioè a godere del regime per essi fino ad oggi previsto e quindi la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori non è applicabile anche nei loro confronti.
Resta confermato anche quanto disposto dal Decreto emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello del Lavoro, n. 450 del 114 giugno 1999 recante norme per l·individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio di protezione civile. Di questo avviso anche il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che si è espresso, in una recente nota, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Dipartimento della Protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri.
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