Inoltrano domanda di accreditamento chiedendo di essere iscritti agli albi regionali e provinciali, gli enti che abbiano sede legale nella regione e sedi di attuazione di progetto in non più di altre tre regioni.
Continuano ad essere iscritti, o iscrivibili, nell'albo nazionale, gli enti di servizio civile con sedi di attuazione di progetto in più di quattro regioni.
Le norme che regolano la fase dell'accreditamento contenute nella Circolare 17 giugno 2009 sono valide per richiedere l'iscrizione degli enti sia nell'albo nazionale che negli albi regionali e provinciali.
La procedura di accreditamento può essere avviata in maniera autonoma, richiedendo l'iscrizione all'Albo in qualità di enti di prima, seconda, terza o quarta classe (cfr. tabella), o per il tramite di altro Ente, di prima o seconda classe, stipulando un Accordo di partenariato o dimostrando un vincolo già esistente con il suddetto Ente (associativo, consortile, federativo, canonico-pastorale).
| Classi di accreditamento | ||
|---|---|---|
| Classe | Numero sedi di attuazione | Numero massimo di volontari assegnabili su base annua |
| prima | oltre 100 | 10% del contingente annuo |
| seconda | da 26 a 100 | fino a 400 |
| terza | da 6 a 25 | fino a 100 |
| quarta | da 1 a 5 | fino a 20 |
Ogni classe è caratterizzata da un certo numero di elementi che l'ente deve possedere in proprio, mentre gli altri elementi della capacità organizzativa del servizio civile nazionale possono essere acquisiti dall'ente da altre fonti (cfr. paragrafo 4 circ. 17 giugno 2009).
La presentazione della domanda di accreditamento e relativa documentazione allegata, può avvenire solo all'interno di un periodo stabilito dall'UNSC in accordo con le regioni e le province autonome, la cosiddetta "finestra di accreditamento", entro una scadenza resa nota agli enti attraverso un avviso pubblico.


