Tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale devono inviare alla Regione Lazio, entro il 30 aprile di ogni anno, la Relazione annuale.
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante legale:
- una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;
- una dichiarazione attestante il permanere nell'organizzazione dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro regionale;
- una relazione sulle attività produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha svolto attività commerciali;
- un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall'organizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o, altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro;
- una dichiarazione attestante l'avvenuto rinnovo per l'anno in corso della polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991.
|