Nella nuova sezione potranno iscriversi le organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3 della legge regionale 29/1993.
Le organizzazioni già iscritte nella sezione Ambiente del Registro Regionale e nell'Albo regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 37/1985 (albo operativo) verranno iscritte d'ufficio nella nuova sezione Protezione Civile del Registro Regionale e potranno mantenere l'iscrizione nella sezione Ambiente su domanda.

