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Art. 3 (2)

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

  1. Possono richiedere l'iscrizione al registro le organizzazioni di volontariato, liberamente costituite per fini di solidarietà, operanti nel territorio regionale, caratterizzate da:

    1. assenza ai fini di lucro;
    2. democraticità della struttura;
    3. elettività e gratuità delle cariche associative;
    4. gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
    5. obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione;
    6. previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati nonché dei loro diritti ed obblighi.

  2. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione nel registro gli organismi di collegamento ed di coordinamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

  3. Gli accordi degli aderenti, l'atto costitutivo e lo statuto delle organizzazioni di volontariato, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono contenere espressamente disposizioni da cui si evincano le caratteristiche, indicate al comma 3, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l. 266/1991.

  4. Le organizzazioni di volontariato presentano, tramite il legale rappresentante, al dipartimento regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominato dipartimento, domanda di iscrizione nel registro, corredata di copia degli accordi degli aderenti o dell'atto costitutivo o dello statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e di una relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o intende svolgere nel territorio regionale.