Le caratteristiche dell'organizzazione, rispondenti ai requisiti per l'iscrizione, sono definite dall'
Atto costitutivo (vedi
Atto tipo) e dallo
Statuto (vedi
Statuto tipo) dell'organizzazione di volontariato.
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività medesima nonchè per la responsabilità civile verso terzi. Questo obbligo è imposto dalla
Legge quadro sul volontariato 266/1991, art. 4, comma 1 e dalla Legge Regionale 28 Giugno 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, art. 2 comma 4, e viene attuato secondo le modalità previste dai
Decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio, e dell'Artigianato 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992.