L'iscrizione e la tenuta del Registro Regionale sono regolamentate da:
- Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni
Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio
A seguito della deliberazione n. 9436 del 7 novembre 1995 la Regione ha adottato le "Istruzioni per la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato", le quali contengono
- Osservazioni di carattere generale
- Note esplicative alla documentazione
- Domanda d'iscrizione (fac-simile)
- Scheda informativa e Relazione sulle attività (fac-simile)
Il Direttore del Dipartimento, entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, dispone l'iscrizione oppure, con provvedimento motivato, il diniego della stessa. In ambedue i casi si riceverà comunicazione a mezzo posta. Qualora il direttore non si sia pronunciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta.
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