In questa sezione riportiamo le informazioni di interesse per l’attivita' delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore con le principali indicazioni contenute nelle disposizioni emanate a livello nazionale e regionale per l'emergenza COVID-19. Per ulteriori richieste o per ricevere indicazioni specifiche si puo' scrivere una mail a sicurezza@csvlazio.org.
REGOLE GENERALI
Cosa prevede il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020?
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre, che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Il Decreto estende il limite massimo di vigenza dei D.P.C.M., portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.
Inoltre si stabilisce che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita' o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita' o motivi di salute);
- sara' sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sara' vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021 il divieto varra' anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Infine le nuove norme stabiliscono che i D.P.C.M. emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle gia' previste elencate dalle norme primarie.
A seguire e' stato approvato il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 nel quale, in particolare, si prevede che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.
E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Le FAQ pubblicate sul sito del Governo forniscono
delucidazioni sulle specifiche misure restrittive applicate alle tre diverse aree geografiche del territorio nazionale.
Cliccando sulla regione Lazio e' possibile consultare le indicazioni specifiche.
Con il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 sono state dettate ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus,
con limitazione di spostamenti e misure restrittive da osservare durante il periodo natalizio e fino a conclusione delle festivita' (6 gennaio 2021).
Tutti gli aggiornamenti nella pagina delle FAQ sul sito del Governo.
E' stata inoltre pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2020, con indicazioni esplicative delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 172/2020. Nella circolare si conferma che, durante l'arco temporale indicato dal Decreto, sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attivita' assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attivita', potra' addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale.
Vi sono indicazioni ulteriori nella Regione Lazio?
Nella Regione Lazio e' stata approvata l'Ordinanza del 21 ottobre 2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che tuttavia non riporta indicazioni specifiche per gli enti del terzo settore.
Si dispone di:
1. Potenziare la rete COVID attraverso l'incremento di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella gia' inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle gia' inserite in rete, fino al raggiungimento di 2913 posti letto di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva.
2. A partire dalla notte tra venerdi' 23 ottobre e sabato 24 ottobre, vietare gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessita' o d'urgenza, ovvero per motivi di salute.
3. A partire da lunedi' 26 ottobre, potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Universita'. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le Universita' incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all'75 per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attivita' formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni.
Gli effetti della presente ordinanza cessano al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
Scarica il modulo per l'autocertificazione per gli spostamenti
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI ETS
Come e' possibile, in questo periodo, svolgere le riunioni associative?
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le associazioni che non abbiano regolamentato, nel proprio statuto, lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalita'.
Lo stabilisce l'art. 73, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"). Nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente stabiliti da ciascun ente, va garantita un'adeguata convocazione delle riunioni e devono essere utilizzati sistemi che permettano di identificare con certezza i partecipanti. I mezzi di telecomunicazione utilizzati dovranno cioe' garantire l'identificazione dei convocati, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessita' che si trovino nel medesimo luogo in cui si trovano il presidente e il segretario verbalizzante.
Dato il perdurare dello stato di emergenza, la disposizione qui illustrata e' stata piu' volte prorogata (l'ultima proroga e' stata stabilita nel D.L. n. 125/2000, art. 1, comma 3 lett. a). Pertanto, allo stato attuale e fatte salve proroghe ulteriori, la possibilita' di riunirsi in videoconferenza, anche in assenza di specifica previsione statutaria, e' consentita fino al 31 dicembre 2020.
Si tenga presente, inoltre, che in base all'attuale D.P.C.M. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza ed e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza.
Come effettuare l'adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore?
La data del 31 ottobre 2020, indicata quale termine per modificare gli statuti in adeguamento al Codice del Terzo settore, si riferisce solo alle associazioni che
intendano approvare le modifiche con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (ossia il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di intervenuti in proprio o per delega). Tale agevolazione e' tuttavia applicabile solo nei casi in cui
le associazioni si limitino ad introdurre nello statuto le nuove disposizioni inderogabili o le clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili
(ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore). Non potrebbero, quindi, giovarsene tutte quelle associazioni che introducano, nel proprio statuto,
disposizioni ulteriori (ad es. prevedendo la facolta' di nominare un organo di controllo).
Cio' che e' opportuno sottolineare e' che la data del 31 ottobre indica solo il termine per poter deliberare le modifiche con questa modalita' semplificata.
Anche dopo il 31 ottobre, infatti, e associazioni possono comunque provvedere agli adeguamenti allo statuto ma con l'unica differenza che dovranno approvarli in assemblea
con le maggioranze straordinarie (il quorum costitutivo e deliberativo previsto, per le modifiche, nei loro attuali statuti).
E' opportuno tener presente, quindi, che le modifiche dello statuto in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore saranno possibili anche dopo
il termine del 31 ottobre.
RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In questo periodo e' possibile effettuare operazioni all’Agenzia delle entrate?
E’ possibile inviare comunicazioni agli uffici della Regione Lazio?
Gli uffici della Regione Lazio hanno comunicato che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' relative ai registri regionali del volontariato e dell’associazionismo, le dichiarazioni di riepilogo necessarie a perfezionare le pratiche trasmesse tramite il portale Artes possono essere inviate al seguente indirizzo PEC welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it
SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, AGGREGATIVI E RICREATIVI
Come devono regolarsi le associazioni che svolgono attivita' educative?
In base all'Allegato 8 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del Decreto.
Vengono fornite indicazioni in merito a:
1. l'accessibilita' degli spazi;
2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli educatori e gli animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI;
4. i principi generali d'igiene e pulizia;
5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione;
6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti;
7. l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti;
8. il protocollo di accoglienza;
9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze.
Pertanto un ente potra' continuare a svolgere queste attivita' solo se e' in grado di garantire tutte queste misure di sicurezza.
E' possibile svolgere visite guidate o didattiche?
In base all'attuale D.P.C.M. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Quali indicazioni per gli enti che svolgono attivita' culturali e per i centri di aggregazione sociale e della terza eta'?
Per questa particolare categoria di attivita' sono previste una serie di indicazioni dettagliate all'Allegato 9 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (qui riportiamo solo la parte relativa ai circoli culturali e ricreativi).
Gli enti interessati potranno continuare a svolgere queste attivita' solo se sono in grado di garantire le misure di sicurezza ivi riportate.
CENTRI DIURNI, RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI E SERVIZI A PERSONE CON DISABILITA'
Come devono regolarsi gli enti che gestiscono centri diurni e semiresidenziali?
In base all'attuale D.P.C.M. le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita' di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
In particolare, per quanto attiene alla Regione Lazio, si puo' consultare il Piano regionale territoriale per la riattivazione delle attivita' socioassistenziali erogate da centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilita'.
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
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